Armeria Ceccoli

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Leggi e Decreti

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
 
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
 
Legge 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative sulla disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi
 
Decreto 9 agosto 2001, n.362
Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi
 
Legge 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
 
Legge 6 giugno 1939, n. 1320 (1)
Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939.
 

PROCEDURE

I moduli sono proposti al solo scopo informativo e per agevolare i nostri Clienti e Visitatori ad ottemperare, nel modo più opportuno, agli obblighi di legge. Si consiglia comunque sempre di tenersi aggiornati sull'evoluzione della normativa e di verificare presso gli enti preposti la versione della documentazione necessaria e le modalità operative per lo svolgimento delle pratiche burocratiche.

 

SPEDIZIONE ARMI

La vigente legislatura vieta la compravendita per corrispondenza di armi comuni da sparo salvo che l'acquirente abbia ottenuto apposito nulla osta del Prefetto della provincia in cui risiede (art. 17 della Legge 18/04/1975 n° 110) Al link sottostante puoi scaricare il nulla osta da presentare alla tua Prefettura. Nulla Osta spedizione armi - Ricordiamo che anche le armi ad aria compressa di libera vendita rientrano in questa normativa (art. 7 - Comma 5 Decreto 9 Agosto 2001, n° 362)

 

SPEDIZIONE DI ARMI AD ARIA COMPRESSA DI LIBERA VENDITA

La vendita di armi ad aria o gas compressi di Libera Vendita è regolata dal Decreto n° 362 del 9 Agosto 2001. Questo Decreto cataloga tali armi, dotate di un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule, come armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo. (Articolo 1 – Comma 1).
Le armi ad aria compressa di libera vendita, pur non richiedendo alcuna denuncia o porto d'armi, verranno vendute esclusivamente presentandosi di persona presso l'armeria, fornendo un documento d'identità valido. Si ricorda che tali vendite sono riservate ESCLUSIVAMENTE ai maggiori di 18 anni. (Articolo 7 - Comma 3). Tuttavia la vendita per corrispondenza di tali armi è regolata dall’articolo 17 della Legge n° 110/1975. (Articolo 7 – Comma 5) il quale implica il rilascio di un Nulla Osta da parte della Prefettura per poter effettuare una vendita per corrispondenza di un’arma.

Il Cliente che vorrà effettuare un acquisto per corrispondenza dovrà contattare l’Armeria Ceccoli per fornire i propri dati e comunicare il modello di arma scelto. Una volta ricevuto il Bonifico Bancario di metà dell’importo dell’arma scelta l’Armeria Ceccoli provvederà a fornire al Cliente il modulo per la richiesta del Nulla Osta compilato con i dati dello stesso e con i dati identificativi dell’arma. Il Cliente dovrà presentare il documento ricevuto alla Prefettura di competenza. Il Cliente restituirà all’Armeria Ceccoli il Nulla Osta vidimato dalla Prefettura e provvederà al saldo del costo dell’arma e delle spese di spedizione. Entro due settimane dalla ricezione del Nulla Osta e del saldo l’Armeria Ceccoli effettuerà la spedizione dell’arma. L’Armeria Ceccoli, se entro due mesi dalla data di spedizione del modulo al cliente non riceverà il Nulla Osta vidimato dalla Prefettura, si riserva il diritto di poter vendere ad altro cliente l’arma impegnata. L’importo precedentemente versato dal cliente verrà interamente restituito tramite Bonifico Bancario.

 

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI ARMI E MUNIZIONI

Per chi non fosse titolare di porto di pistola o porto di fucile, per acquistare armi da sparo e munizioni e per trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle è necessario ottenere il nulla osta del Questore. Anche chi eredita un'arma deve chiedere l'autorizzazione. Il modulo di presentazione della richiesta è disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri. Scarica qui li  Modulo richiesta di autorizzazione per acquisto, porto, trasporto.
 

DENUNCIA DI DETENZIONE E DI CESSIONE DI ARMI E MUNIZIONI

 La denuncia deve essere presentata nei seguenti casi:

  • quando si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità
  • quando si cedono armi e cartucce a terzi;
  • per variazione del luogo di detenzione delle armi e delle cartucce.

Armi

L'arma detenuta deve essere immediatamente denunciata alla Questura o al Commissariato di zona, oppure in Questura o alla stazione Carabinieri competente per territorio. Il modulo per la denuncia è disponibile anche presso gli stessi Uffici. E' possibile detenere fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 6 armi sportive e un numero illimitato di fucili da caccia. Per avere la possibilità di detenere un numero maggiore di armi, occorre la licenza di collezione rilasciata dal Questore. Questa permette di detenere una quantità illimitata di armi di cui, però, non è possibile avere il munizionamento. Inoltre, non è comunque possibile detenere più di un esemplare per ogni modello di arma.

Munizioni

La denuncia delle munizioni è sempre obbligatoria: 

  • per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può comunque essere superiore ai 200 pezzi;
  • per le munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini.
  • Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi. L'obbligo di denuncia scatta quando il loro numero eccede i 1000 con un limite massimo di detenzione fissato in 1500 pezzi.
  • Modulo per denuncia di detenzione di armi e munizioni
 

RITIRO DI ARMI USATE

L'Armeria Ceccoli offre un servizio di ritiro di armi usate. Solo il titolare oppure i diretti eredi dello stesso potranno contattarci per definire l'eventuale cessione delle armi. Non vengono effettuate valutazioni via mail, telefoniche o su basi fotografiche. Le armi dovranno essere portate con regolare titolo di trasporto presso il nostro negozio dove verrà effettuata l'eventuale valutazione delle stesse. Qualora non possa esserci immediata valutazione dell'usato l'armeria si impegna a darne comunicazione all'interessato entro 10 giorni. Dopo la valutazione ed un eventuale accordo tra le parti le armi verranno prese in carico dall'armeria e scaricate dalla denuncia del proprietario. A questo punto le armi potranno essere lasciate presso il nostro negozio secondo questa formula: l'Armeria Ceccoli a seguito della vendita dell’arma si impegnerà a contattare il proprietario per un eventuale saldo oppure, in mancanza di tale vendita, si prenderanno accordi per la restituzione dell’arma.

 

ACQUISTO DI ARMI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

 L’acquisto di armi nella Repubblica di San Marino è regolato dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino legge 6 giugno 1939, n. 1320 (1). L’articolo 51 prevede che le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare fra i due Stati. I generi (come le armi) la cui circolazione sia ivi subordinata al possesso di documenti di legittimazione o all'uso di speciali contrassegni non potranno essere introdotti nel territorio della Repubblica né in quello Italiano, se non venga provato a mezzo dei documenti o dei contrassegni prescritti. Ciò significa che le procedure per l’acquisto di armi a San Marino segue lo stesso iter che segue in Italia.